La nuova Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha prorogato il Superbonus 70%

Per poter usufruire della detrazione fiscale del Superbonus al 70%, bisogna seguire alcune regole stabilite dal Decreto Legge 39 del 2024, questo decreto permette di mantenere le agevolazioni previste da una legge precedente (D.L. 34/2020), ma solo se, entro il 29 marzo 2024, sono soddisfatte alcune condizioni:

  • pagamento della spesa sostenuta collegato ad una fattura;
  • realizzazione dell’intervento
  • stato Avanzamento Lavori (SAL) dei lavori a progetto

Senza questi requisiti, non è possibile fare la cessione del credito o lo sconto in fattura, ma puoi comunque usare la detrazione fiscale per dieci anni. Per ottenere l’agevolazione, segui la stessa procedura del superbonus, tuttavia, per le case unifamiliari non è possibile ottenere alcuna detrazione.

A chi spetta?

L’ agevolazione del superbonus 70 potrà essere richiesto da un bacino di beneficiari più ristretto (i quali sono indicati dall’articolo 119, comma b-bis, del decreto legge 34/2020) nello specifico:

  • persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari
  • condomini
  • Onlus
  • ADV
  • APS

Il Superbonus 70%

Si può accedere alle agevolazioni legate al Superbonus 70%  nel caso in cui venga realizzato almeno uno degli interventi detti trainanti (o principali) che sono legati:

  • agli interventi di isolamento termico devono riguardare oltre il 25% della superficie dell’edificio o dell’unità immobiliare indipendente con accessi autonomi, questo include anche la coibentazione del tetto
  • alla detrazione che riguarda la sostituzione degli impianti di riscaldamento nelle parti comuni degli edifici con impianti centralizzati di classe A, a pompa di calore, ibridi, geotermici, microcogenerazione o a collettori solari, sono inclusi anche gli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e le spese per lo smaltimento degli impianti sostituiti
  • alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli impianti unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Ovviamente purché gli interventi garantiscano il salto di almeno due classi energetiche.

Solo in presenza di uno o più di tali interventi è possibile includere nell’agevolazione anche interventi trainati (o secondari) di efficientamento energetico, quali per esempio l’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, la colonnina di ricarica per automobili, il cambio degli infissi.

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